Il consulente di parte psicologo nel processo civile
Dr. ssa Alessia Micoli
Psicologa Criminologa
Il punto di incontro tra la scienza della psicologia e la scienza della giurisprudenza ha luogo all’interno dei tribunali
La psicologia giuridica si occupa di individui e gruppi nel contesto della giustizia.
All’interno di un procedimento civile, lo psicologo esperto viene chiamato con molta frequenza a trattare dei casi che riguardano le separazioni ed i divorzi, gli affidamenti dei minori, le adozioni e quindi tutto ciò che concerne diritto di famiglia.
Ai sensi dell’art. 61 c.p.c. quando è necessario il Magistrato può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti tecnici di particolare competenza tecnica, scelti normalmente tra coloro che sono iscritti in albi specifici, formati ai sensi degli artt. 13 e ss. disp. att. c.p.c.
Per effetto di tali disposizioni, presso ogni Tribunale è istituito un Albo dei consulenti tecnici d’ufficio, C. T. U., dove possono esservi anche gli psicologi.
Le parti possono decidere di avvalersi di un proprio consulente, C. T. P., che non deve per forza essere iscritto a determinati albi ulteriori a quello professionale, il C. T. P. esperto viene nominato dal legale con l’obiettivo di garantire la corretta tutela dei diritti del proprio cliente.
I compiti del consulente di parte sono: partecipare a tutte le operazioni peritali (eccetto le osservazioni con i minori), osservare e controllare l’esattezza dell’operato del C. T. U., egli non deve incontrare il minore al di fuori delle operazioni peritali, può formulare delle richieste di indagini peritali particolari, quali incontri con i familiari del minore.