GOVERNO. CDM APPROVA IL DL COVID, ECCO COSA PREVEDE

(DIRE) Roma, 31 mar. – Il Consiglio dei ministri ha approvato il
dl Covid. Ecco in sintesi cosa prevede: 
   la proroga fino al 30 aprile delle misure previste dal
precedente decreto Covid;
   la possibilita’, in questo arco temporale, di deliberare in
consiglio dei ministri un allentamento delle misure, qualora lo
consentano l’andamento dell’epidemia e l’attuazione del piano
vaccini;
   la scuola in presenza, anche in zona rossa, fino alla prima
media. L’obiettivo e’ quello di garantire gradualmente il rientro
a scuola in presenza di tutti gli studenti.
    In particolare, sulla RESPONSABILITÀ DA SOMMINISTRAZIONE DEL
VACCINO: il decreto esclude la punibilita’ dei “vaccinatori”
quando hanno agito seguendo le procedure corrette previste per la
somministrazione del vaccino e, quindi, l’uso e’ avvenuto in
conformita’ con le indicazioni contenute nelle circolari
pubblicate sul sito del ministero e nel “foglietto illustrativo”.
   Sugli OBBLIGHI VACCINALI:  Il decreto prevede l’obbligo di
vaccinazione per gli esercenti le professioni sanitarie e per gli
operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attivita’
nelle strutture sanitarie e socio/sanitarie pubbliche e private,
in farmacie, parafarmacie e studi professionali.
La misura ha come obiettivo quello di tutelare piu’ possibile sia
il personale medico e paramedico sia coloro che si trovano a
frequentare ambienti che possono essere maggiormente esposti a
rischio di contagio.
   Il lavoratore che rifiutera’ di vaccinarsi potra’ essere
adibito (ove possibile) ad altre mansioni che non comportino
rischi di diffusione del contagio (in caso contrario la
retribuzione non sara’ dovuta).  La disposizione vale anche per
gli autonomi.
   CONCORSI PUBBLICI: il decreto prevede lo sblocco dei concorsi
(circa 110mila posti) e introduce procedure concorsuali
semplificate. 

Tra le principali novita’ il dl prevede
una prova scritta e una prova orale nei soli concorsi per il
reclutamento di personale non dirigenziale.
   Sono esclusi dalle procedure semplificate i concorsi per
alcune categorie (il personale in regime di diritto pubblico, ex
articolo 3 del Dlgs 165/2001) tra cui magistrati ordinari,
amministrativi e contabili, avvocati e procuratori dello Stato,
professori universitari, appartenenti al comparto sicurezza e
difesa, personale della carriera diplomatica e prefettizia.
Prove in sicurezza Per consentire lo svolgimento delle prove in
sicurezza si prevede l’obbligo per i candidati di produrre la
certificazione di un test antigenico anche negativo effettuato
nelle 48 ore precedenti.
   Inoltre: la durata massima della prova limitata a un’ora;
lo svolgimento delle prove in sedi decentrate a carattere
regionale.

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