Garante dell’infanzia e dell’adolescenza della Regione Lazio:“Formazione dei curatori speciali del minore:una esigenza da soddisfare!”
La Garante dell’infanzia e dell’adolescenza della Regione Lazio,dott.ssaMonicaSansoni,evidenzia come siano stati individuati – per effetto delle modifiche introdotte dalla recente legge 26 novembre2021,n.206(entrata in vigore il 30 giugno 2022)al codice di procedura civile e,inparticolareall’art.78 (Curatore speciale) dello stesso – ulteriori casi specifici di nomina, da parte del giudice, del curatore speciale del minore, ai quali corrispondono diversi compiti attribuiti allo stesso e diverse modalità di loro esercizio.
In particolare, tali casi si verificano quando: il pubblico ministero abbia chiesto la decadenza della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori o in cui invece sia uno dei due genitori a chiedere la decadenza dell’altro; ne faccia richiesta il minore che abbia compiuto 14 anni; dai fatti emersi nel procedimento venga alla luce una situazione di pregiudizio per il minore tale da precluderne l’adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori;vengano adottati dalla pubblica autorità provvedimenti a favore dei minori ovvero di affidamento temporaneo dello stesso in assenza di un ambiente familiare idoneo. In aggiunta ai casi prima indicati, il giudice può in ogni caso “…nominare un curatore speciale quando i genitori appaiono per gravi ragioni temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore”.
“Dal quadro delineato – sottolinea la Garante – emerge chiaramente come per il curatore speciale del minore curare la propria competenza professionale, attraverso l’acquisizione di una formazione adeguata,anche multidisciplinare in ragione delle numerose e complesse attività che deve compiere,e avere un aggiornamento costante nelle materie attinenti al diritto della famiglia, delle persone e dei minori, costituiscano elementi necessari”.
“Ma il curatore–prosegue la Garante–deve avere anche buone doti relazionali ed empatiche,perché deve rapportarsi con il minore e assisterlo in un momento particolare della sua evoluzione, in cui processi e tribunali non dovrebbero essere contemplati, circostanza questa che impone al medesimo anche una formazione di tipo psicologico”.
“In tale ottica–conclude la Garante–la formazione specifica di questa“nuova”figuraprofessionalepuòesserecuratanell’ambitodellaconvenzionecheabbiamostipulatoconl’Istitutodistudigiuridicidel Lazio “Arturo Carlo Jemolo”, convenzione che potrebbe metterci anche nelle condizioni di istituire e tenere un elenco a cui scrivere i soggetti formati e costantemente aggiornati, da mettere adisposizionedell’autorità giudiziaria ai fini della nomina dei curatori speciali del minore”.