CARO ENERGIA: LA COMMISSIONE EUROPEA CAMBIA GLI AIUTI DI STATO PER LE IMPRESE
La Commissione europea ha presentato il 23 marzo un nuovo quadro temporaneo di crisi sugli aiuti di stato per sostenere le aziende europee più colpite dal caro energia acuito dalla guerra in Ucraina.
In questo contesto il quadro temporaneo di crisi mette in campo tre tipi di aiuto per porre rimedio al grave turbamento subito dall’economia comunitaria.
Aiuti di importo limitato
In primo luogo, gli Stati membri potranno introdurre regimi per concedere fino a 35mila euro per le imprese colpite dalla crisi che operano nel settore agricolo, della pesca e dell’acquacoltura e fino a 400mila euro per quelle che operano negli altri comparti.
L’aiuto di importo limitato può essere concesso in qualsiasi forma, comprese le sovvenzioni dirette. Inoltre, non è necessario che il sussidio sia collegato all’aumento dei prezzi dell’energia, in quanto la crisi e le misure restrittive nei confronti della Russia colpiscono l’economia in vari modi, ad esempio provocando una perturbazione delle catene di approvvigionamento fisiche.
Nel caso dei prestiti, sono previsti dei limiti all’importo massimo, che dipendono dalle esigenze operative delle imprese determinate sulla base del fatturato, dei costi energetici e del fabbisogno di liquidità.
Sostegno alla liquidità sotto forma di garanzie statali e prestiti agevolati
Grazie al secondo tipo di aiuti, i Paesi membri potranno fornire garanzie statali agevolate per permettere alle banche di continuare a erogare prestiti a tutte le imprese colpite dalla crisi; e prestiti pubblici e privati a tassi di interesse agevolati.
Da un lato, quindi, i 27 possono concedere garanzie statali o istituire regimi di garanzia a sostegno dei prestiti bancari contratti dalle imprese. Tali strumenti beneficeranno di premi agevolati caratterizzati da una riduzione rispetto al tasso di mercato stimato per i premi annuali applicati ai nuovi prestiti per le piccole e medie imprese e per le altre imprese.
Dall’altro, gli Stati UE possono autorizzare prestiti pubblici e privati alle imprese con tassi d’interesse agevolati. I prestiti devono essere concessi a un tasso d’interesse che sia almeno pari al tasso di base privo di rischio maggiorato dei premi specifici per il rischio di credito applicabili alle PMI e alle altre imprese.
Come per gli aiuti di importo limitato, sono previsti dei tetti limite per l’erogazione dei prestiti, che possono riguardare sia il fabbisogno relativo agli investimenti che quello relativo al capitale di esercizio.
Aiuti destinati a compensare i prezzi elevati dell’energia
Gli Stati membri potranno compensare parzialmente le imprese, in particolare gli utenti a forte consumo di energia, per i costi aggiuntivi dovuti ad aumenti eccezionali dei prezzi del gas e dell’elettricità.
L’aiuto complessivo per beneficiario, che può essere concesso in qualsiasi forma, non può superare il 30% dei costi ammissibili, fino a un massimo di 2 milioni di euro in un dato momento. Quando l’impresa subisce perdite di esercizio, possono essere necessari ulteriori aiuti per garantire il proseguimento di un’attività economica.
A tal fine gli Stati membri possono concedere aiuti superiori a tali massimali, fino a 25 milioni di euro per gli utenti a forte consumo di energia e fino a 50 milioni per le imprese attive in settori specifici, quali la produzione di alluminio e di altri metalli, fibre di vetro, pasta di legno, fertilizzanti o idrogeno e molti prodotti chimici di base.
Per facilitare gli investimenti nelle energie rinnovabili – tra cui idrogeno rinnovabile, biogas e biometano, stoccaggio e calore rinnovabile, anche tramite pompe di calore, in linea con il piano REPowerEU – Bruxelles propone modifiche per permettere agli Stati membri di istituire regimi con procedure di gara semplificate che possano essere attuate rapidamente. In tal modo, i Governi sarebbero in grado di elaborare schemi per una tecnologia specifica, che richiedono supporto in considerazione del particolare mix energetico nazionale.
Per accelerare la diversificazione energetica la Commissione apre alla possibilità di istituire nuovi regimi basati su gare d’appalto, oppure sostenere direttamente progetti, senza gare d’appalto, con determinati limiti alla quota del sostegno pubblico per investimento.
Al fine di preservare la parità di condizioni nel mercato unico, il nuovo quadro temporaneo di crisi prevede una serie di garanzie. Nel dettaglio:
- metodologia proporzionale: dovrebbe esistere un nesso tra l’importo dell’aiuto che può essere concesso alle imprese e la portata della loro attività economica e dell’esposizione agli effetti economici della crisi, che tenga conto del fatturato e dei costi energetici che devono sostenere;
- condizioni di ammissibilità: la definizione di utenti a forte consumo di energia figura all’articolo 17, paragrafo 1, lettera a), della “Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici dell’elettricità”, che fa riferimento alle imprese per le quali l’acquisto dei prodotti energetici è pari ad almeno il 3% del loro valore produttivo;
- requisiti di sostenibilità: quando concedono aiuti per ovviare ai costi aggiuntivi sostenuti a causa dei prezzi eccezionalmente elevati del gas e dell’energia elettrica, gli Stati membri sono invitati a considerare, in modo non discriminatorio, la fissazione di requisiti relativi alla protezione dell’ambiente o alla sicurezza dell’approvvigionamento.
Gli aiuti dovrebbero pertanto aiutare le imprese ad affrontare la crisi attuale, ponendo nel contempo le basi per una ripresa sostenibile.
Si tratta di una proposta completa, utile ad adeguare il quadro temporaneo di crisi in modo che questo rifletta e sostenga gli importanti e urgenti obiettivi del piano RePowerEU di accelerare la diversificazione degli approvvigionamenti energetici per diventare indipendenti dai combustibili fossili ancora più in fretta.
Dott. Matteo La Torre
Progettista ed Esperto in Fondi UE – Ambasciatore del Patto europeo per il clima in Italia