COMMERCIO. ORDINANZA RAGGI, ECCO ORARI ESERCIZI IN VIGORE DA LUNEDÌ A ROMA LABORATORI ALIMENTARI APRONO TRA LE 7 E LE 8, ESTETISTI E PARRUCCHIERI TRA LE 11 E LE 11.30

(DIRE) Roma, 14 mag. – Sara’ in vigore da lunedi’ 18 maggio a domenica 21 giugno la nuova ordinanza firmata dalla sindaca di Roma Virginia Raggi, a disciplina degli orari di apertura delle attività commerciali, artigianali e produttive, autorizzate da Governo e Regione alla progressiva ripresa dell’esercizio.
Le attività – raggruppate per tipologia – seguiranno tre diverse fasce orarie di apertura e chiusura, dal lunedì al sabato:
– F1: raggruppa gli esercizi di vicinato del settore alimentare, i laboratori alimentari, le medie e grandi strutture di vendita del settore alimentare, i panificatori, che potranno decidere fra due opzioni: F1A: apertura dalle ore 7.00 ed entro le 8.00 – chiusura entro le 15.00; F1B: apertura dalle ore 7.00 ed entro le 8.00 – chiusura dopo le ore 19.00 ed entro le 21.30.
– F2: comprende i laboratori non alimentari, con apertura da effettuarsi nell’intervallo dalle ore 9.30 alle ore 10.00 – chiusura entro le ore 19.00.
– F3: costituita da esercizi di vicinato, medie e grandi
strutture di vendita del settore non alimentare, acconciatori ed estetisti, Phone center – Internet point, con apertura da effettuarsi nell’intervallo dalle ore 11.00 alle 11.30 – chiusura dopo le ore 19.00 ed entro le 21.30.
Quanto alla giornata di domenica e ai festivi, l’eventuale orario di apertura al pubblico non è assoggettato alle fasce sopra menzionate ma alla normativa regionale e statale di riferimento.

Per gli esercizi commerciali che svolgono attività mista – settore alimentare e non alimentare – sarà possibile scegliere discrezionalmente una delle fasce orarie di apertura al pubblico sopra descritte, relativamente ai titoli posseduti.
Vale l’obbligo di esporre – in maniera tale da essere visibili anche all’esterno del locale – il codice scelto o assegnato (F1A, F1B, F2, F3), nonché il relativo orario di esercizio.
Resta ferma ogni prerogativa statale e regionale in ordine al mutare delle circostanze di carattere sanitario, e fatta salva la facoltà del titolare dell’attività in ordine all’apertura o meno della stessa sia nei giorni feriali che in quelli festivi.
Queste disposizioni non si applicano al commercio su aree pubbliche, alle edicole, ai centri commerciali, alle tabaccherie, alle farmacie, alle parafarmacie, agli esercizi di qualsiasi tipologia all’interno di stazioni ferroviarie e aree di servizio, né alle altre attività non espressamente disciplinate dal provvedimento, che seguiranno gli orari stabiliti dalle norme generali che disciplinano la loro attività.

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