FASE 2: BOZZA, PERMESSI DI 6 MESI, NO SCUDO PER CAPORALI

 

Roma, 13 mag. (Adnkronos) – Un solo articoli e 22 commi, per mettere d’accordo le diverse anime del governo su uno dei capitoli più annosi  del dl rilancio: la regolarizzazione dei lavoratori ‘invisibili’. I
datori di lavoro “possono presentare istanza” , si legge nella bozza che arriverà in Cdm, per concludere “un contratto di lavoro
subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri”.

“A tal fine, i cittadini stranieri devono essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici” ovvero acquisizione di impronte digitali e
foto “prima dell’8 marzo 2020” e “non devono aver lasciato il  territorio nazionale dall’8 marzo 2020”. I cittadini stranieri, con
permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019″ possono richiedere
“un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio  nazionale, della durata di mesi sei dalla presentazione dell’istanza”.
Anche per loro la data di riferimento è quella dell’8 marzo 2020 “e devono aver svolto attività di lavoro” antecedentemente “al 31 ottobre 2019”.

Una volta entrato in vigore il decreto “sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore” che abbiano “presentata la dichiarazione di emersione, anche se di carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale”; “per l’ingresso e il soggiorno illegale nel territorio nazionale”. Mentre non sono sospesi i procedimenti penali nei confronti dei datori di lavoro condannati, anche per via non definitiva, per “favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’immigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, nonché per il reato di cui all’art.600 del codice penale”; “intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell’articolo 603-bis del codice penale”, dunque nessuno scudo per i cosiddetti ‘caporali’. Come anticipato dall’Adnkronos, nel caso di utilizzazione lavorativa irregolare le sanzioni amministrative “sono raddoppiate così come sono raddoppiate le sanzioni previste dall’art. 603 bis codice penale”, si legge nel testo.

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