Diritti Fondamentali e Tutela: il Diritto all’Ascolto del Minore d’età

Il diritto del minore ad essere ascoltato è ampiamente affermato in diverse Convenzioni di diritto internazionale.
Il primo testo Internazionale in cui ritroviamo il “diritto d’ascolto” sono le Regole minime per l’amministrazione della Giustizia Minorile ( cosiddette Regole di Pechino ) approvate a New York il 29 novembre 1985.
Successivamente la Convenzione Internazionale sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza ( Convention on the Rights of the Child – CRC ) approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, 20 novembre 1989, all’articolo 12 comma 2 introdusse “il diritto all’ascolto delle opinioni del minore, affermando che i bambini, le bambine, i ragazzi e le ragazze devono avere la possibilità di essere ascoltati in ogni procedura giudiziaria oppure amministrativa che li riguarda.
Altresì la Convenzione Europea sull’esercizio dei Diritti dei Fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 (ratificata con legge 20 marzo 2003 n. 77), prevede un vero e proprio “Ascolto Informato” assumendo che al minore devono essere riconosciuti una serie di diritti di informazione e di rappresentanza.
Il diritto all’ascolto davanti al Giudice: in ambito giudiziario l’audizione del minore avviene principalmente in tre modi.
Ascolto del minore, che è lo strumento attraverso cui il medesimo partecipa alle decisioni che lo riguardano.
L’ascolto si differenzia dalla testimonianza in quanto non è rivolto all’accertamento dei fatti, ma alla persona del minore.
Infatti costituisce una manifestazione di opinioni e di emozioni.
La segnalazione, che è l’atto con cui il minore d’età ricorre al Giudice segnalando una propria situazione meritevole di attenzione e Tutela.
Essa ha un ambito limitato in quanto il bambino non può direttamente promuovere un procedimento in Tribunale, ma solo per il tramite dei genitori, dei parenti o del Pubblico Ministero.
Inoltre il legislatore prevede solo in via residuale la possibilità per il minore di rivolgersi direttamente all’Autorità Giudiziaria.
Mentre, nella generalità dei casi, il minore può esercitare il proprio diritto attraverso la nomina del Curatore Speciale aventi funzioni processuali.
Infine la testimonianza, ovvero il resoconto di un bambino relativo ad un fatto da lui osservato, per contribuire alla ricostruzione storica degli accadimenti.
Invero il minore può essere interrogato sui fatti a cui ha assistito sia nel processo penale che civile.
In tal caso il Giudice può nominare un Consulente Tecnico d’Ufficio esperto in materia.

Dott.ssa Monica SANSONI
Criminalista Forense.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *