Approvato in Commissione Lavoro il parere sul Decreto Povertà
Approvato in Commissione Lavoro il parere sul Decreto Povertà
di LabParlamento
Con i pareri delle Commissioni di competenza, in merito al decreto attuativo A.G. n. 430, si completa l’iter legislativo della Legge che ha introdotto la prima misura nazionale di contrasto alla povertà.
Il Decreto stabilisce che il ReI (Reddito di Inclusione) sarà erogato a partire dal 1° gennaio 2018 e che potrà essere richiesto dal 1° dicembre 2017.
Il Decreto arrivato alle Camere è il frutto del Memorandum d’intesa sottoscritto, il 14 aprile, tra il Governo e l’Alleanza contro la povertà che ha definito gli impegni circa il profilo degli interventi da realizzare in attuazione della legge delega per il contrasto alla povertà.
Nella prima fase attuativa il ReI, riservato a una platea molto ampia, raggiungerà 400mila famiglie con figli minori a carico, circa 1,77 milioni di persone, con una spesa già stanziata di 2 miliardi.
La misura andrà a sostituire il SIA (Sostegno per l’inclusione attiva) e l’ASDI (Assegno di disoccupazione), con la previsione di un graduale incremento del beneficio e una graduale estensione dei beneficiari da attuarsi mediante il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale e grazie alle risorse attese dal riordino delle prestazioni di natura assistenziale finalizzate al contrasto della povertà e da eventuali ulteriori risorse da definire mediante specifici provvedimenti legislativi.
È proprio su questo punto che il parere del Senato ha voluto sottolineare l’importanza che una misura, definita essenziale ed universale, deve necessariamente tradursi in un diritto esigibile per tutta la popolazione individuata in condizioni di fragilità economica e sociale, e non nei limiti delle risorse disponibili, rimarcando quindi la necessità di stanziare risorse aggiuntive nella Legge di Bilancio 2018.
Il rafforzamento del coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali e l’omogeneità territoriale nell’erogazione delle prestazioni è un altro aspetto sottolineato dall’estensore del parere, la senatrice Annamaria Parente.
Nell’esprimere parere favorevole allo schema di Decreto, la Commissione Lavoro del Senato, ha invitato il Governo ad intervenire, apportando delle modifiche al Decreto, su alcuni aspetti della misura come le sanzioni, la verifica dei requisiti e la possibile revisione del valore del massimale del beneficio.
Per quanto riguarda il tema sanzionatorio il Parere della Commissione ha invitato il Governo a ridurre da 12 a 6 mesi il periodo nel quale non è possibile richiedere nuovamente la prestazione in caso di decadenza in tutti i casi tranne nelle situazioni in cui il beneficio è stato fruito illegittimamente per dichiarazione mendace. Si propone inoltre che l’INPS verifichi trimestralmente il possesso dei requisiti per l’accesso al ReI.
Altro punto importante è l’impegno che si chiede al Governo di prevedere una revisione del massimale del beneficio a decorrere dal terzo Piano Nazionale di contrasto alla povertà.
Nelle osservazioni viene affrontato anche il tema del rafforzamento dei servizi sociali territoriali, sottolineando la necessità che nella fase di monitoraggio delle criticità rilevate nell’attuazione della misura, specifica attenzione venga rivolta all’adeguatezza di professionalità sociali in organico ed alle ragioni dell’eventuale insufficienza.
Infine vengono ribadite, come già sottoscritto nell’intesa Stato/Regioni, le salvaguardie delle potestà attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.
Ora la palla passa al Governo, che una volta valutati questi rilievi, avrà il compito di portare il Decreto per l’ultimo passaggio in CdM, con l’obiettivo, in 4 mesi, di predisporre tutte le azioni necessarie ad accogliere le domande di accesso al ReI dal 1 dicembre 2017.
PARERE DELLA 11ª COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro, previdenza sociale)
(Estensore: senatrice PARENTE)
Roma, 1 agosto 2017
(n. 430) Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà L’11a Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, condivise le finalità previste dalla legge del 15 marzo 2017, n. 33, relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni di natura assistenziale e al rafforzamento del sistema degli interventi e dei servizi sociali;
valutata positivamente l’istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2018, del Reddito di inclusione (ReI), quale misura unica a livello nazionale di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale, che potrà essere richiesto dal 1° dicembre 2017; tenuto conto che il 14 aprile 2017 è stato sottoscritto il Memorandum d’intesa tra il Governo e l’Alleanza contro la povertà in merito all’attuazione della legge 15 marzo 2017, n. 33, che ha definito i seguenti impegni circa il profilo degli interventi da realizzare in attuazione della legge delega per il contrasto alla povertà:
– superamento dell’utilizzo esclusivo dell’ISEE del richiedente e affiancamento di una soglia di accesso legata al reddito disponibile ISR, per quanto riguarda i criteri di accesso dei beneficiari;
– beneficio differenziato in base al reddito disponibile e commisurato al numero di
componenti il nucleo famigliare;
– beneficio definito in modo da evitare disincentivi al lavoro. L’obiettivo è costruire una misura effettivamente inclusiva e non uno strumento che spinga le persone a rimanere inattive;
– previsione di affiancare al contributo economico un progetto personalizzato di inclusione sociale e lavorativa realizzato attraverso il finanziamento strutturale dei servizi di inclusione sociale connessi al ReI;
– l’affiancamento ai territori e il supporto tecnico deve avvenire attraverso una struttura nazionale permanente;
– la necessità di una raccolta dati e definizione degli indicatori per la verifica dell’efficacia;
– promozione della gestione associata dei servizi sociali da parte dei Comuni;
considerato che nella prima fase, il ReI è riservato a una platea molto ampia, anche se non esaustiva delle persone in povertà assoluta, intercettando le fasce di popolazione più bisognose fragili, in continuità con il SIA (Sostegno per l’inclusione attiva) e l’ASDI (Assegno di disoccupazione), che il ReI sostituisce;
premesso che è stato costituito l’Istituto Nazionale per l’analisi delle Politiche Pubbliche (INAPP) e che si auspica una sua collaborazione ai lavori dell’osservatorio sulle povertà;
sottolineato che la legge delega prevede un graduale incremento del beneficio e una estensione dei beneficiari da attuarsi mediante il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale e grazie alle risorse attese dal riordino delle prestazioni di natura assistenziale finalizzate al contrasto della povertà e da eventuali ulteriori risorse da definire mediante specifici provvedimenti legislativi;
tenuto conto che una misura definita essenziale ed universale deve necessariamente tradursi in un diritto esigibile per tutta la popolazione individuata in condizioni di fragilità economica e sociale, e non nei limiti delle risorse disponibili;
osservato che il tema delle risorse adeguate e sufficienti riguarda sia la misura passiva del trasferimento monetario ai beneficiari sia la quota di risorse destinata ai servizi;
considerato che il ReI è una misura nazionale e di prossimità nello stesso tempo, perché affida ai Comuni l’attuazione del Reddito di inserimento, con la responsabilità agli enti locali di individuazione dei punti di Accesso e attribuisce agli ambiti la destinazione delle risorse per il rafforzamento dei servizi sociali territoriali e ai Comuni la valutazione multidimensionale per identificare i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti;
ricordato che la legge delega e il decreto attuativo intervengono su una carenza atavica del sistema sociale nazionale, con l’assenza di una normativa statale di puntuale determinazione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni ed è per questo che si valuta positivamente che il ReI sia un LEP. Si ricorda che sono Livelli Essenziali delle Prestazioni anche i servizi per l’informazione e l’accesso al ReI, la valutazione multidimensionale, il progetto personalizzato e l’offerta integrata di interventi e servizi secondo le modalità coordinate definite dalle regioni e province autonome;
considerata la necessità di un rilancio della programmazione sociale, i cui risultati non sono stati soddisfacenti in questi anni, per connettere responsabilità, risorse e risultati conseguiti;
valutati positivamente il forte richiamo alla legge n. 328 del 2000 per una sua effettiva attuazione in tema di contrasto alla povertà ed il collegamento con la normativa del terzo settore, legge n. 106 del 2016 ed i suoi recenti decreti attuativi;
considerata la messa a sistema del ruolo degli enti del terzo settore nel contrasto alla povertà, includendoli anche nella progettazione personalizzata, promuovendo in particolare forme di collaborazione con gli enti attivi nella distribuzione alimentare a valere sulle risorse del Programma Operativo del Fondo di aiuti europei agli indigenti (Fead);
ritenuto strategico l’approccio per il contrasto alla povertà fatto con i soggetti stessi in difficoltà, definendo il progetto personalizzato con la più ampia partecipazione del nucleo familiare, in considerazione dei suoi desideri, aspettative e preferenze, prevedendo il suo coinvolgimento nel monitoraggio e nella valutazione degli interventi;
condiviso il richiamo ad un utilizzo delle risorse dei Programmi Operativi Nazionali (Pon) e regionali (Por) riferite all’obiettivo tematico della lotta alla povertà e della promozione dell’inclusione sociale;
richiamata la necessità di un rafforzamento del personale dei servizi sociali e dei centri per l’impiego perché il sistema possa prendere in carico le persone e le famiglie in difficoltà, con l’ottica di “aiutare chi deve aiutare”;
ritenuti fondamentali il rafforzamento del coordinamento degli interventi in materia di
servizi sociali attraverso la Rete della protezione e dell’inclusione sociale per stabilire un’omogeneità territoriale nell’erogazione delle prestazioni e il richiamo alla gestione associata dei servizi sociali, per evitare un’ottica burocratica delle misure di contrasto alla povertà, ma rilanciando partecipazione e cura delle persone fragili;
preso atto positivamente di un intervento e di risorse dedicate alle persone senza fissa
dimora.
Esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le osservazioni di seguito riportate:
-all’articolo 5, comma 1, ultimo periodo, si segnala la necessità di aggiungere dopo le parole: “da ciascun ambito territoriale le seguenti: “all’INPS,”;
-all’articolo 7, comma 1, lettera e), in fine, appare opportuno aggiungere le seguenti parole: “e servizi di prossimità”;
-all’articolo 8, comma 1, lettera f), in fine, si ritiene necessario aggiungere le seguenti parole: “; il massimale del beneficio è eventualmente rivedibile oltre il valore di cui alla presente lettera a decorrere dal terzo Piano”;
-all’ articolo 9, comma 4, si invita il Governo a valutare l’ipotesi di sostituire l’ultimo periodo con il seguente: “Il possesso dei requisiti, anche ai fini della determinazione del
beneficio, è verificato dall’INPS con cadenza trimestrale, ove non diversamente specificato, ferma restando la necessità di aggiornare l’ISEE alla scadenza del periodo di validità dell’indicatore.”;
-all’ articolo 10, comma 7, in principio, si invita a valutare l’ipotesi di aggiungere le seguenti parole: “A decorrere dalla data di cui al comma 3,” ;
-all’ articolo 12, comma 11, in fine, appare opportuno valutare l’ipotesi di aggiungere le seguenti parole: “nei casi di cui al comma 8, e decorsi sei mesi negli altri casi”;
-all’articolo 15, comma 2, lettera d), in fine, appare opportuno aggiungere le seguenti parole: “; nel monitoraggio delle criticità rilevate, specifica attenzione è rivolta all’adeguatezza di professionalità sociali in organico ed alle ragioni dell’eventuale
insufficienza”;
-all’ articolo 24, in fine, si rileva la necessità di aggiungere il seguente comma: “14. Le province autonome di Trento e Bolzano adempiono agli obblighi informativi previsti dal presente articolo secondo procedure e modelli concordati con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel rispetto delle competenze ad esse attribuite, comunque provvedendo nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali già previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.”;
-all’ articolo 25, comma 1, in fine, appare opportuno aggiungere il seguente periodo:
“Per coloro, non già beneficiari del SIA, che effettuano la richiesta del ReI nel dicembre 2017, l’ISEE deve essere aggiornato entro il termine del primo trimestre 2018.”;
-all’ articolo 25, in fine, si ritiene necessario aggiungere il seguente comma: “7. Sono in ogni caso fatte salve le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.”.